Facciamo seguito alle nostre recenti circolari e a quanto discusso nel webinar di ieri, per riassumere in breve alcune informazioni che sono oggetto di frequenti richieste da parte dei nostri clienti e per riassumere la situazione ad oggi relativamente la richiesta dei finanziamenti.

Finanziamenti fino a 25000 euro (lett. m art. 13 decreto liquidità)

Il portale del Fondo per le Pmi è operativo ormai da quasi una settimana ma il numero complessivo delle richieste autorizzate per i prestiti entro i 25 mila euro superava di poco quota 2 mila, a fronte di centinaia di migliaia di domande pervenute alle banche.

«Sono state presentate alle 20 di ieri, 23 aprile, circa 2.000 domande per le coperture fino a 25 mila euro e con garanzia al 100 per cento. Le previsioni sono di fondi sufficienti per la copertura di circa 100 mila domande per cui si consiglia di procedere quanto prima con le richieste. Le erogazioni sono inziate ieri (alcune decine al momento) ma, essendo il processo operativo, c’è da attendersi una partenza sostenuta già all’inizio della prossima settimana.

E’ stato chiarito che possono essere cumulate più garanzie del Fondo (rispettando comunque il limite massimo della percentuale del 25% del fatturato) per cui si potrà chiedere al momento il finanziamento fino a 25.000 euro (lett. m) e quindi, non appena operative le procedure di cui alla lettera n (finanziamenti fino a 800 mila euro con il limite del 25% del fatturato o del doppio del costo del personale) procedere con la richiesta di ulteriori finanziamenti.
È sufficiente quindi rispettare i limiti imposti dalla norma per la concessione.
 

Se ad esempio un’impresa ha ricavi pari a 500mila euro, guardando al limite del 25% dei ricavi, valido sia per la lettera m) sia per la n), l’impresa potrà ricevere finanza per un massimo di 125mila euro. Potrebbe quindi richiedere un miniprestito da 25mila euro, con garanzia del Fondo del 100 per cento. Poi, per il residuo pari a 100mila euro, che consente comunque il rispetto del limite del 25% dei ricavi, potrà ricorrere alla garanzia della lettera n) con un intervento del Fondo al 90%, che sale al 100% in presenza di un confidi o di un soggetto analogo.
Il ricorso al Fondo centrale di garanzia può avvenire sfruttando contemporaneamente più tipi di garanzie. Oltre a quella al 100% sui micro finanziamenti (fino a 25 mila Euro) è possibile avere la garanzia la 90% integrandola con la garanzia del 10% di Confidi per i finanziamenti di cui alla lettera n (massimo 800 mila) per poi passare a ulteriori forme di garanzia variabili dal 70 al 90% per altre tipologie di finanziamento che, tuttavia, non sono ancora operative (garanzia per le medie aziende e la garanzia SACE, destinata alle grandi imprese, ma anche alle PMI e ai professionisti qualora abbiamo esaurito la possibilità di accesso alle garanzie del fondo centrale per le PMI).
Le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, dovranno comunicare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

 

Altro dubbio riguardava il conteggio del 25% del fatturato in assenza di un bilancio 2019 già approvato. È stato chiarito che si potrà ricorrere anche a un dato di preconsuntivo.
Un altro importante chiarimento è intervenuto sulla sospensione di mutui e finanziamenti:
Bankitalia ha comunicato che gli sconfinamenti e le rate scadute, in quanto sospese, relativi ai finanziamenti accordati alle imprese beneficiarie delle misure di cui all’articolo 56 del decreto Cura Italia, non devono essere segnalati alla Centrale dei rischi, archivio che contiene informazioni sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario.

 

Inoltre, con riferimento a tali disposizioni normative e dal momento in cui il beneficio è stato concesso, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza, ossia tra i clienti che abbiano gravi difficoltà a restituire il proprio debito.
Ricordiamo che il cura Italia, all’articolo 56, prevede che le micro, piccole e medie imprese, in relazione alle loro esposizioni debitorie, possano avvalersi di alcune misure di sostegno finanziario. Si tratta della possibilità di congelare fino al 30 settembre:

  • gli importi accordati (sia per la parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata) a fronte di aperture di credito a revoca e prestiti per anticipi su crediti (articolo 56, lettera a);
  • i finanziamenti non rateali (articolo 56, lettera b);
  • il pagamento delle rate di finanziamenti o di canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre (articolo 56, lettera c).

 

Gli intermediari non dovranno segnalare nella Centrale dei rischi gli sconfinamenti relativi a finanziamenti accordati alle imprese beneficiarie delle misure di irrevocabilità e proroga della scadenza dei finanziamenti non rateali. Tenendo conto di ciò, nella segnalazione della posizione debitoria non dovrà essere ridotto l’importo dell’ accordato segnalato alla Centrale dei rischi.
Gli intermediari, inoltre, non dovranno segnalare le rate scadute, in quanto sospese, di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale. Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione delle rate di prestiti o di canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della loro temporanea inesigibilità, sia per la quota capitale, sia per gli interessi. Ne consegue che, ai fini delle informazioni sulla situazione dei crediti (“stato del rapporto”), nel periodo di sospensione dovrà essere interrotto il calcolo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere.

Ritorneremo sull’argomento dei finanziamaneti nel corso del webinar del prossimo

giovedi 30 aprile ore 18

 

Dott. Simone Vincenzi

Commercialista Modena

M&W Veronesi e Associati