Il Decreto Sblocca Cantieri, nella versione emendata dalla conversione in legge, ha nuovamente modificato le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell’articolo 2477 del Codice civile, in relazione ai limiti che comportano l’obbligo della nomina nelle S.r.l e nelle Cooperative a responsabilità limitata dell’organo di controllo.

I nuovi limiti per la nomina dell’organo di controllo
Dunque, il decreto-legge 32 del 18 aprile 2019, convertito con Legge n. 55 del 14 giugno 2019, entrata in vigore il 18 giugno 2019, ha (come auspicato da più parti) rivisto al ribasso i limiti per la nomina del revisore unico o del collegio sindacale.

 

  • Attivo di stato Patrimoniale 4.000.000
  • Ricavi 4.000.000 
  • Numero medio dipendenti 20 

 

Rispetto alla norma precedente i limiti che occorre superare sono stati raddoppiati.
Se anche solo uno dei tre parametri viene superato per due esercizi consecutivi, a decorrere dall’approvazione del bilancio del secondo esercizio scatta l’obbligo della nomina dell’organo di revisione entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio.
In sede di prima applicazione gli esercizi da monitorale sono il 2017 e il 2018

Esempio:

Esercizio 2017

Attivo di stato patrimoniale € 4.100.000
Ricavi da cessione di beni e prestazioni di servizi: € 3.900.000
Dipendenti: 12

Esercizio 2018

Attivo di stato patrimoniale € 3.800.000
Ricavi da cessione di beni e prestazioni di servizi: € 4.010.00
Dipendenti: 13

La società ha l’obbligo di nominare l’organo di controllo (o il revisore unico) posto che per due esercizi consecutivi è stato superato un limite dei tre da considerare.

Altri elementi che obbligato a nominare l’organo di controllo
La nuova versione dell’articolo 2477 del Codice civile prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Il periodo transitorio
Tuttavia, in sede di prima applicazione della norma è stato introdotto un periodo transitorio.

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DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 – articolo 379
Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo (ossia il 16 marzo 2019) devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del Codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.”

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Quindi, è previsto un “periodo di transizione” di nove mesi dalla data di entrata in vigore dell’art. 379 del Codice, per consentire alle s.r.l. tenute alla nomina dell’organo di controllo e del revisore di provvedere alla nomina, adeguando se del caso l’atto costitutivo e lo statuto.
Le società hanno dunque tempo fino al 16 dicembre 2019 per l’adeguamento.
Va da sé che l’organo di controllo una volta nominato, dal momento che dovrà esprimere il proprio giudizio sul bilancio dell’esercizio 2019, prenderà in esame le scritture contabili di tutto l’anno.

Cessazione dell’organo di controllo
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei già menzionati limiti.

Conseguenze della mancata nomina dell’organo di controllo
La mancata nomina dell’organo di controllo ovvero del revisore unico nelle S.r.l. può derivate da due circostanze:

  1. mancata convocazione dell’assemblea da parte del C.d.A. o dell’Amministratore unico. In questo caso, i soci (ovvero chiunque ne abbia interesse: banche, fornitori, dipendenti, clienti, etc.) possono presentare denuncia al Tribunale ex art. 2409 del Codice civile. Il Tribunale in linea di principio dovrebbe revocare gli amministratori in carica e nominare un amministratore giudiziario al fine di convocare l’assemblea e nominare i nuovi amministratori e l’organo di controllo. Inoltre, salvo che i fatti non abbiano integrato altri reati, gli amministratori che occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa (artt. 2409 e 2625 del Codice civile).
    2. mancata nomina da parte dell’assemblea dei soci regolarmente convocata: la fattispecie non è disciplinata da alcuna norma. La questione è stata affrontata in via interpretativa dall’Ordine nazionale dei Dottori Commercialisti che, in una circolare del 15 aprile 2009, ha ritenuto che in questa ipotesi si configuri una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3, c.c. (scioglimento “per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea”).

 

Lo studio resta a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti

Finale Emilia, 16/07/2019

 

Dott. Simone Vincenzi

M&W Veronesi e Associati

Commercialista Modena

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